Capita a molti professionisti, tra cui gli amministratori di condominio, di iscriversi ad associazioni professionali di categoria o di colleghi, al fine di ottenere supporto, informazioni, formazione ed altri tipi di servizi.
Non sempre però le associazioni sono quello che si si aspetta siano. Troppo spesso sono aziende “camuffate” che tendono a sfruttare gli iscritti soprattutto per fini commerciali. Altre volte non soddisfano le caratteristiche previste. Vediamo di capire meglio quali possono essere le conseguenze e come accorgersi della presenza di irregolarità.
Le caratteristiche delle associazioni
Le associazioni sono enti caratterizzati dall’assenza dello scopo di lucro.
Le associazioni sono un ente non commerciale formato da più persone che perseguono un fine comune di natura ideale, solidale o di utilità sociale. Si tratta di organizzazioni formate da più persone che si riuniscono per perseguire, senza scopo di lucro, un fine comune di carattere culturale, filantropico, assistenziale, sportivo, ricreativo, ecc. Esistono numerosi tipi di associazioni, le cui principali caratteristiche comuni sono:
- parità di diritti e di doveri degli associati
- libertà di adesione dei nuovi membri
- divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente
- obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe in caso di scioglimento dell’ente no profit
- obbligo di rendicontazione annuale
- libera eleggibilità degli organi amministrativi.
Tutte le associazioni sono necessariamente senza scopo di lucro. Soprattutto quelle definite “associazioni professionali” non possono generare utili:
Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con
le modalità di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei
seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui
l'associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle
cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell'associazione;
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività
professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e
alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
L’eventuale utile risultante dal bilancio deve essere accantonato e utilizzato dall’ente esclusivamente per lo svolgimento delle proprie attività. Il divieto di distribuzione è previsto anche in caso di estinzione della no profit. Infatti, in questo caso gli associati avranno l’obbligo di devolvere le somme avanzate ad altre associazioni.
È inoltre prevista una relazione di missione da allegare al bilancio. Si tratta di un documento predisposto dagli organi direttivi dell’ente che illustra l’attività svolta e la sua coerenza con i fini statutari. Bilancio e relazione devono essere approvati dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Enti a scopo di lucro
L’assenza dello scopo di lucro non vuol dire che l’associazione non possa svolgere attività “commerciale”, anche se abbiamo visto che quelle professionali per gli amministratori di condominio, devono essere senza scopo di lucro.
L’ente può produrre dei ricavi attraverso le proprie iniziative vendendo dei prodotti o dei servizi. Queste attività devono essere sempre secondarie e strumentali al raggiungimento dello scopo dell’ente. Ad esempio, le quote degli associati per pagare i formatori o gli eventi associativi.
Ma allora è possibile costituire un ente “con scopo di lucro”? Certamente, ma sarà necessario costituire una società, ad esempio una SRL o una SPA. Le società, infatti, sono enti “commerciali” tramite i quali si potranno svolgere attività al fine di realizzare un guadagno personale.
Ecco qui che le cose si complicano. Spesso le società offrono servizi a pagamento all’associazione, andando quindi a generare un profitto, sfruttando gli iscritti, ignari o meno, di questo meccanismo che anticipiamo subito, in genere è legale. Gli associati però dovrebbero essere informati in virtù della trasparenza (legge 4/2013 art. 2).
Fonte delle informazioni legali: lexdo.it
Come sincerarsi sulla natura dell’associazione?
Vediamo quali sono i comportamenti più frequenti nelle associazioni professionali di amministratori di condominio in cui le società, spesso con la stessa denominazione, operano facendo generare un profitto.
Ti viene fornito lo statuto e/o l’atto costitutivo? Qualche campanello di allarme dovrebbe suonare se non viene pubblicato, o reso facilmente disponibile ai soci, lo statuto costitutivo. Qui dovrebbe essere riportato l’obiettivo dell’associazione, i nominativi dei soci fondatori (almeno 3), il regolamento che deve essere accettato dagli iscritti, ecc.
Non viene prodotto un bilancio. Nonostante sia senza scopo di lucro, deve essere redatto un bilancio. Nella contabilità dell’associazione professionale di amministratori di condominio é importante distinguere i proventi derivanti dall’attività istituzionale da quelli dell’eventuale attività commerciale.
Nessuna elezione. Gli organi associativi, per quanto snelli o complessi siano, dovrebbero essere accessibili tramite libere elezioni tra gli associati.
Chi sono gli iscritti? Sempre la citata legge 4/2013 impone all’art. 5, punto 2, lettera b, di fornire un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente. Questo non va in contrasto con la legge sulla Privacy in quanto, non devono necessariamente essere resi disponibili dati personali.
L’associazione professionale, è presente in almeno 3 Regioni? Per quanto riguarda le associazioni professionali, all’art. 2 punto 5, lettera c, si richiede che: “le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni”.
Quale differenza per gli associati?
Per quanto siano situazioni quasi sempre legali, quello che si pone è un giudizio etico. Gli associati sono d’accordo nel favorire un’azienda tramite la loro iscrizione? Sono consapevoli di un eventuale conflitto di interessi, ad esempio imponendo dei formatori per ragioni commerciali e non puntando sulla preparazione?
Torniamo alla legge 4/2013, all’art. 7 si prevede che il rappresentante legale dell’associazione professionale possa certificare:
Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali
possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie
verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante
legale, un'attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione
stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa
alla conformità alla norma tecnica UNI.
Esistono associazioni di cui non viene dichiarato di ricopra la carica di rappresentante legale, ovvero la stessa persona che dovrebbe certificare i requisiti degli iscritti. Cosa pensereste di un’associazione di chirurghi presieduta da un addetto alle pulizie, che certifica il loro standard professionale? Ovviamente senza nulla togliere alle capacità degli addetti alle pulizie…
Dall’entrata in efficacia della già citata legge 4, alcune associazioni prive della rappresentanza in 3 Regioni differenti, hanno adottato la soluzione di associarsi ad altre associazioni più diffuse sul territorio nazionale. Questa pratica è già stata considerata dal Consiglio di Stato:
“qualora si intendesse contrastare condotte delle associazioni elusive dell’effettiva sussistenza di un numero minimo di iscritti, il rimedio proporzionato non è il sostanziale divieto di una doppia iscrizione (o meglio la eccezionale valutabilità degli iscritti a più associazioni), ma consiste nel verificare l’effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni”.
Il MISE fornisce inoltre un elenco delle associazioni professionali riconosciute e registrate: https://dati.mise.gov.it/index.php/associazioni-professionali
Dubbi sull’associazione professionale?
Qual è l’ente a cui rivolgersi nel caso in cui si abbiano sospetti o qualcosa di più? La vigilanza e le sanzioni dipendono dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente rinominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che specifica:
COSA SI INTENDE PER “DIALETTICA DEMOCRATICA” ESPRESSA NELL’ART.2, COMMA 2 DELLA LEGGE N.4/2013?
Con riferimento, inoltre, al requisito di “dialettica democratica” di cui all’art. 2, comma 2, della legge, si evidenzia che esso si debba sostanziare in un periodico rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all’elezione. In tale prospettiva, si ritiene accettabile tendenzialmente un periodo di non oltre 5 anni di durata delle cariche sociali. Il mandato può essere rinnovato ma deve essere previsto esplicitamente un limite alla reiterazione delle cariche. Si può ritenere congruo un mandato rinnovabile per non più di 2 volte.
Ricorda poi che il DM 140/14 stabilisce dei profili specifici per i formatori e per il responsabile scientifico delle ore formative per gli amministratori di condominio. La tua associazione professionale controlla il curriculum dei formatori? Ti vengono rese note le professionalità delle persone preposte dall’associazione, incaricate di “insegnarti il mestiere”?
Sono state attivate correttamente le ore formative delle associazioni professionali di amministratori di condominio? Nel caso in cui non fosse stata avviata la procedura corretta, le ore di formazione che hai sostenuto non sarebbero valide, con spiacevoli conseguenze professionali.
In caso di dubbi su questi aspetti, l’ente a cui chiedere chiarimenti è il Ministero della Giustizia.